A che cosa servono?
Un'autorità svizzera non può verificare da sola ogni firma o timbro estero. L'apostille o la legalizzazione conferma che il documento è stato effettivamente rilasciato da un'autorità competente del Paese d'origine.
L'apostille
L'apostille è prevista dalla Convenzione dell'Aia del 1961. Tra i Paesi che la applicano basta un solo certificato, l'apostille. Viene rilasciata da un'autorità designata nel Paese che ha emesso il documento.
La legalizzazione
Per i Paesi che non applicano questa convenzione si passa in genere da una legalizzazione in più tappe, che coinvolge spesso le autorità del Paese d'origine e poi una rappresentanza consolare. La procedura esatta dipende dal Paese.
E la traduzione?
Il traduttore non rilascia né apostille né legalizzazioni. In pratica si ottiene prima il documento con la sua apostille o legalizzazione, poi si fa tradurre il tutto.
Ogni autorità svizzera stabilisce i propri requisiti: le chieda sempre se vuole un'apostille, una legalizzazione, una traduzione certificata o più di questi elementi.
Queste guide forniscono indicazioni generali. I requisiti precisi sono sempre stabiliti dall'autorità che tratta la sua richiesta.